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E’ possibile, successivamente all’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, usufruire di particolari agevolazioni fiscali da detrarre dall’imposta in sede di dichiarazione dei redditi:
– 36%: spetta per tutti i lavori di ristrutturazione straordinaria che riguardano opere strutturali come opere in muratura, verniciatura delle palazzine, rifacimento grondaie, tetti, balconi, ecc…)
– 55%: spetta per tutte le opere di ristrutturazione che abbiano una finalità di risparmio energetico come l’ installazione di caldaie a condensazione, sostituzione infissi, pannelli solari etc..
La detrazione del 36% viene ripartita in dieci anni a partire dall’anno successivo a quello pagamento dei lavori; quella del 55% viene ripartita in cinque anni sempre a partire dall’anno successivo a quello di pagamento dei lavori.
È importante sapere che in caso di vendita di un immobile sul quale siano stati effettuati dei lavori di ristrutturazione il nuovo proprietario potrà usufruire delle rate non ancora detratte sulla sua dichiarazione dei redditi dal momento che la detrazione fiscale “segue” la proprietà dell’immobile. Infine, si rammenta che dal Luglio 2009 è necessario possedere l’attestato di certificazione energetica per avere diritto alla detrazione fiscale del 55%.
Detrazione compenso agenzia immobiliare: è possibile detrarre il 19% delle provvigioni percepite dall’agenzia immobiliare per l’attività di mediazione, solo nel caso di acquisto prima casa e fino ad un massimo di 190 euro; pertanto, la somma massima sulla quale è possibile è pari ad € 1.000,00 + iva. Tale detrazione potrà essere utilizzata nella dichiarazione dei redditi l’anno successivo all’emissione della sua fattura.
Detrazione spettante per interessi passivi del mutuo: a tutti coloro che contraggono un mutuo prima casa spetta la detrazione relativa agli interessi passivi versati annualmente pari al 19% degli interessi pagati per un massimo di 780 euro annui; pertanto, la somma massima di interessi pagati su base annua, sulla quale è possibile la detrazione, ammonta ad € 4.000,00. E’ possibile usufruire di tale detrazione esclusivamente stabilendo la propria residenza nell’immobile acquistato entro 12 mesi dalla data di rogito.
Parcella notarile per atto di mutuo: è possibile detrarre il 19% dell’onorario pagato al notaio per la stipula dell’atto di mutuo.